5) Regolamento e procedure sul divieto di fumo

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:
-  Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti)
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge
-  Provvedimento dell’8 Novembre 2013 , n. 128;
-  Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

2. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento ha per oggetto l’attuazione nell’Istituto della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della “tutela della salute dei non fumatori”, nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.
La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo, compreso l’utilizzo delle sigarette elettroniche, nelle “scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione .”
Conseguentemente è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza di tutte le sedi dell’Istituto (nell’area cortile è segnalato il limite invalicabile).

3. FINALITÀ
Il presente documento è redatto con finalità educativa e si prefigge di:
1. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
2. prevenire l’abitudine al fumo;
3. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
4. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
5. fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
6. promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’Istituzione Scolastica;
7. far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza.

4. SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
1. E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.
3. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.
4. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell’Istituto “G.VALLE”, sede centrale e succursale.
5. Durante tutte le attività scolastiche, nei tragitti di spostamento delle classi, durante le visite e i viaggi di istruzione permane il divieto di fumo.

5. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati nelle persone del dirigente stesso, dei collaboratori, del DSGA, dei docenti e tutte le unità del personale ATA nel loro orario di servizio e vigilanza, e sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.
Tali soggetti irrogano la sanzione sugli appositi modelli con la controfirma del Dirigente Scolastico, o dei Collaboratori, o del DSGA.
 
Tutto il personale scolastico in servizio presso l’istituto ha il dovere dell’applicazione del divieto e si intende nominato con l’assunzione in servizio.
In virtù del presente regolamento e della conseguente nomina a tutto il personale, sarà compito dei preposti:
a. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
b. vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
c. notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

6. SANZIONI
Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall’art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 “Legge finanziaria 2005” (art. 1, comma 190 e 191) ovvero:
a. per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7): da € 27.50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare, in particolare:
1. € 27,50 per violazione in area aperta
2. € 55,00 per violazione in area chiusa e scale di emergenza
Tali importi verranno aumentati di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva. La misura della sanzione è raddoppiata (ed ammonta quindi da un minimo di € 55,00 ad un massimo di € 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.
b. per i soggetti incaricati dell’obbligo di curare l’osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l’infrazione, qualora non ottemperano tale obbligo: da € 220,00 a € 2.200,00; in particolare a partire dall’importo minimo, tale importo verrà aumentato di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) dovranno comunque rispettare il divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola.

7. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO
Contestazione e Notificazione
1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l' “autorità competente” di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.
La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto .
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
3. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all’invio del modello F23 per il pagamento.
4. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far pervenire all’Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
6. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso apposita comunicazione alle famiglie.

8. PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
1. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IIS “G.Valle” - Padova verbale N. ________  del ________  );
2. direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;
3. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra). L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, con raccomandata a mano o per posta (Raccomandata A/R), la ricevuta dell’avvenuto pagamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
Si fa riferimento ai seguenti ALLEGATI ALLA PROCEDURA:
Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare; Allegato B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale;
Allegato C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;
Allegato D: Notifica di violazione ai genitori dell’alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 legge n. 689/1981;
Allegato E: Nomina agenti accertatori di infrazione del divieto di fumo;
Allegato F: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo.